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Soggetti obbligati all'iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.lgs 152/2006).

Sanzioni
L’articolo 256 del D. lgs 152/2006 dispone che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:
con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;
con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.


Definizione di rifiuto

La normativa italiana, all’art. 183 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
La definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).
Tale concetto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dove è stato specificato che "l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi" (Corte di Giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00).
I rifiuti vengono classificati in base all'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (D.lgs 152/06 art.184 c.1).

Sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2)
rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3)
Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
Rifiuti da lavorazioni industriali;
Rifiuti da lavorazioni artigianali;
Rifiuti da attività commerciali;
Rifiuti da attività di servizio;
Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
Rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 5)
quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani NON domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER.Detti rifiuti sono classificati come pericolosi fin dall’origine.
quelli la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.


Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188 del D.Lgs.152/2006)

Produttore/detentore
Le responsabilità della gestione dei rifiuti sono a carico del detentore/produttore iniziale che provvede direttamente al loro trattamento oppure li consegna:
– ad un intermediario,
– ad un commerciante,
– ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
– ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.
Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento e quando trasferisce i rifiuti per il trattamento preliminare ad un soggetto consegnatario dell’elenco precedente, la responsabilità, di regola, comunque sussiste.

La responsabilità del produttore/detentore può essere evitata con le modalità che riportiamo di seguito
Se iscritto al Sistri:
con l’iscrizione al Sistema e con il rispetto degli obblighi relativi, egli limita le responsabilità alla propria sfera di competenza stabilita dal sistema.
Se non iscritto al Sistri:
Viene contemplato il solo caso dei soggetti che, ai sensi dell’ art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi per i quali la responsabilità è esclusa, a seguito del conferimento di rifiuti:
a) al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, o alla scadenza dei 3 mesi abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è di 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Trasportatori
Gli enti o le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, sono sollevati dalle responsabilità quando conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente.
I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai precedenti detentori.
Restano fermi i casi di concorso di persone nel fatto illecito e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 sui transfrontalieri per le destinazioni verso l’estero.
È inoltre previsto che il trasportatore non sia responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (articolo 193, comma 3).

Calcolo numero dipendenti
L’art. 188 ter comma 3 del DLgs. n. 152/2006 e smi, introdotto dall’art. 16 del DLgs. 3 dicembre 2010 n.205 stabilisce che ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero “delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera.
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

Registro di carico e scarico (art. 190 del DLgs. n. 152/2006)
I soggetti che rimangono obbligati al registro sono :
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi di potabilizzazione, ecc. (art. 184 co. 3 lettere c, d, g);
– chiunque effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;
– le imprese e gli enti che svolgono operazioni di preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
i nuovi produttori di rifiuti non pericolosi, ovvero coloro che svolgono attività di preparazione al riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento, dalla cui attività derivano altri rifiuti, diversamente classificati;
– gli intermediari e commercianti senza detenzione di non pericolosi;
– in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
– gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi se hanno fino a 10 dipendenti: * da attività di demolizione, costruzione e scavo, (art. 184, comma 3, lettera b),* da lavorazioni industriali, (art. 184, comma 3, lettera c),* da lavorazioni artigianali, (art. 184, comma 3, lettera d),* da attività commerciali, (art. 184, comma 3, lettera e),* da attività di servizio, (art. 184, comma 3, lettera f),* da attività sanitarie, (art. 184, comma 3, lettera h),* da attività agricole e agroindustriali;
– gli enti e le imprese produttori iniziali per l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi.

Esoneri
Non saranno soggetti al registro di carico e scarico:
1. coloro che aderiranno obbligatoriamente o volontariamente al Sistri, dalla data di effettivo utilizzo operativo del Sistema,
2. gli enti e le imprese produttori iniziali per l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi,
3. Gli imprenditori agricoli (art. 2135 del c.c.) produttori di rifiuti pericolosi,ma che adempiono all’obbligo del registro con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni– del formulario di identificazione FIR – oppure della copia della Scheda Sistri Movimentazione
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di questi rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (articolo 183, comma 1, lettera pp).
4. I produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole e agro-industriali, di demolizione e costruzione, commerciali, di servizio e sanitarie (sono le attività diverse da quelle dell’art. 184 co. 3 lettere diverse da c, d, g).
5. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, adempiono all’obbligo di tenuta del registro attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede Sistri movimentazione relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore.
6. I centri di raccolta (dell’ articolo 183, comma 1, lettera mm) sono esclusi per le operazioni di gestione limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi può essere fatta una registrazione contestuale del carico e dello scarico al momento dell’uscita dei rifiuti dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun CER.
7. Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266 comma 5).
8. I soggetti che svolgono attività di servizio alla persona (estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure), che producono il solo rifiuto pericoloso a rischio infettivo CER 180103 (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono adempiere agli obblighi di registrazione con la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari (Legge 214/2011) se hanno fino a 10 dipendenti.
Se hanno invece più di 10 dipendenti sarebbero da iscrivere al Sistri, in quanto produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali (art. 184 co. 3 lett. d del decreto 152). Comunque la casistica riguarda poche imprese e per il momento, in attesa di eventuali semplificazioni relative al Sistri richieste da CNA Nazionale, continuano a conservare in ordine cronologico i formulari.

Tenuta e compilazione dei registri
Le annotazioni di carico e scarico devono essere effettuate:
– per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico;
– per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro10 giorni lavorativi dalla presa in carico e dallo scarico dei rifiuti originati da questa attività;
– per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
– per gli intermediari e i commercianti, almeno 2 giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.

Modelli di registro
I registri sono preventivamente numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche con l’utilizzo di carta formato A4, regolarmente numerata.
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.I modelli del registro sono quelli contenuti nel DM 148/98:
– Modello A (per tutti i soggetti, tranne gli intermediari e commercianti senza detenzione),
– Modello B (per intermediari e commercianti senza detenzione).
Le quantità possono essere annotate in litri o in Kg.
I registri devono essere resi disponibili all’autorità di controllo.

Conservazione:
I registri, integrati con i formulari o con le schede Sistri movimentazione, devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione, presso ogni impianto di produzione o, se questo risulta troppo oneroso, nel sito di produzione.
Formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del DLgs. 152/2006)
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese che non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al Sistri, i rifiuti sono accompagnati dal formulario, il cui modello e i cui contenuti sono definiti dal DM 145/98.
I formulari sono vidimati dall’Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti, gratuitamente e senza alcun diritto di imposizione tributaria.
I formulari devono essere emessi da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze (DM 29/11/78), la fattura d’acquisto deve essere annotata sul registro IVA acquisti, prima del loro utilizzo.

Tenuta e compilazione
Il formulario è redatto in 4 copie e deve essere tenuto come segue:
– compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti;– controfirmato dal trasportatore, che in questo modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti;
– la prima copia resta al produttore;
– delle altre 3 copie controfirmate e datate in arrivo dal destinatario:
– una resta al destinatario,
– le altre due sono acquisite dal trasportatore, che ne trasmette una al produttore.

Per i soggetti obbligati o che aderiscono volontariamente al Sistri, il formulario è sostituto dalla Scheda Sistri.


Categoria 1:
suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita
Classi:
A. superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. inferiore a 5.000 abitanti

Categorie da 4 a 8:
suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti
Classi :
A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

Categorie 9 e 10:
suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili
Classi:
A. oltre € 9.000.000,00
B. fino a € 9.000.000,00
C. fino a € 2.500.000,00
D. fino a € 1.000.000,00
E. fino a € 200.000,00

Procedure di iscrizione
Procedura di iscrizione ordinaria
La procedura di iscrizione ordinaria riguarda i soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del D.Lgs 152/06. Si tratta di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.La procedura prevede la presentazione della domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).Tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni cinque anni ai sensi dell'art. 212, comma 6 del D.Lgs 152/06.

Procedura di iscrizione semplificata
L'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d'iscrizione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06.Come è noto, tale procedura era stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98. Considerato che le disposizioni relative all'istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, non è più possibile presentare domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione.Sono fatte salve le iscrizioni in essere fino a scadenza e le eventuali successive variazioni.Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998.

Altre procedure di iscrizione
Le altre procedure di iscrizione previste dal decreto legislativo 152/2006 (così come modificato dal d. lgs 4/2008 e dal d. lgs 205/2010) sono previste per:Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (art. 212, comma 8).Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie.Aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267: l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del Consorzio di Comuni alla Sezione territorialmente competente.Centri di raccolta: l'iscrizione per la gestione dei centri di raccolta costituisce una della fasi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.Le imprese devono soddisfare i requisiti già fissati per l'iscrizione nella categoria 1 nonché quelli definiti con la Delibera del comitato n. 2 del 20 luglio 2009.Ai fini dell'iscrizione l'impresa deve presentare una domanda alla competente Sezione regionale o provinciale utilizzando il modello predisposto dal Comitato Nazionale.Imprese con sede legale all'estero e con sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano che effettuano o intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano. Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie. (articolo 194, comma 3 D.lgs 152/2006 come modificato dall'articolo 17 del D.lgs 205/2010).Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 ha introdotto modalità di iscrizione semplificate per i soggetti che effettuano attività di gestione dei RAEE.Riguarda i:distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento trasporto dei RAEE domestici e professionali;trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali.

PER TUTTE LE CATEGORIE (da versare alla CCIAA)
Domanda di iscrizione
società: Euro 120,00
ditte individuali: Euro 23,00
Tasse di concessione governative Euro 168,00

PER ALCUNE CATEGORIE (da versare alla CCIAA)
Gestione rifiuti urbani Cat. 1 semplificata
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 1.800,00
classe b Euro 1.300,00
classe c Euro 1.000,00
classe d Euro 750,00
classe e Euro 350,00
classe f Euro 150,00

Trasportatori di rifiuti in conto proprio Cat.2 bis
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale.Euro 50,00

Trasporti Transfrontalieri nel territorio italiano Cat.6
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 1.800,00
classe b Euro 1.300,00
classe c Euro 1.000,00
classe d Euro 750,00
classe e Euro 350,00
classe f Euro 150,00

Commercio e intermediazione dei rifiuti Cat.8
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a: Euro 1.800,00
classe b: Euro 1.300,00
classe c: Euro 1.000,00
classe d: Euro 750,00
classe e: Euro 350,00
classe f: Euro 150,00

Attività di bonifica di siti Cat.9
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 3.100,00
classe b Euro 2.050,00
classe c Euro 1.300,00
classe d Euro 650,00
classe e Euro 300,00

Attività di bonifica dei beni contenenti amianto Cat.10
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 3.100,00
classe b Euro 2.050,00
classe c Euro 1.300,00
classe d Euro 650,00
classe e Euro 300,00

SCADENZE ANNUALI
Ogni 30 APRILE scade il termine per la presentazione del M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione Ambientale relativo alla gestione dei rifiuti avvenuta nell'anno precedente;

Chi sono i soggetti obbligati?
-imprese/enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
-imprese/enti CON PIU' DI 10 DIPENDENTI produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, nonchè di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattametni delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi
-chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto rifiuti
-commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
-chi svolge operazioni di recupero e smaltimento rifiuti-imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con volume d'affari annuo superiore a € 8.000,00.
-enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi-consorzi constituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti
-comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei rifiuti speciali-gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori di base ad apposita convenzione.

Come presentare la domanda?
i soggetti che producono NON più di 7 rifiuti e utilizzano NON più di 3 trasportatori e 3 destinatari possono presentare il modello su supporto cartaceo secondo l'allegato 2 del DPCM in caso contrario la comunicazione deve essere fatta solo per via telematica


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