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Sicurezza
Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del

D.P.R. 151/2011
Attività 1 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm/h
Attività 2 : Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
Attività 3 : Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m;o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.
Attività 6 : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
Attività 7 : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
Attività 8 : Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
Attività 9 : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
Attività 10 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m
Attività 11 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m
Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m
Attività 13 : Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:
Impianti di distribuzione carburanti liquidi;fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
Attività 15 : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m
Attività 17 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni
Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
Attività 24 : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
Attività 26 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
Attività 27 : Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Attività 30 : Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
Attività 31 : Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
Attività 32 : Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
Attività 33 : Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
Attività 35 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
Attività 36 : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
Attività 39 : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
Attività 40 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
Attività 42 : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m
Attività 43 : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Attività 45 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
Attività 48 : Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m
Attività 49 : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
Attività 50 : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
Attività 51 : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
Attività 52 : Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
Attività 53 : Officine per la riparazione di:
veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m;
materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m;
Attività 54 : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
Attività 55 : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m
Attività 56 : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
Attività 57 : Cementifici con oltre 25 addetti
Attività 58 : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
Attività 59 : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95)
Attività 61 : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
Attività 62 : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
impianti nucleari;
reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
impianti per la separazione degli isotopi;
impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
Attività 63 : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
Attività 64 : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti
Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m
Attività 69 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg
Attività 71 : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m
Attività 76 : Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
Attività 77 : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m
Attività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
Attività 79 : Interporti con superficie superiore a 20.000 m
Attività 80 : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m  

IL RISCHIO INCENDIO BASSO, MEDIO O ELEVATO
La classificazione dei luoghi di lavoro in base al rischio di incendio viene indicata all’interno del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” che al punto 1.4.4 suddivide i luoghi di lavoro in base al rischio:
A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
  • per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
  • aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
  • zone dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
  • aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
  • zone dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
  • edifici interamente realizzati con strutture in legno.


Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
  1. molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
  2. una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
  3. nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.


Certificato di conformità DM 37/08

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalladestinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Quindi questa normativa è applicabile per determinate casistiche con ovvi risparmi di costi , Art. 5 comma 1 con riferimento del comma 2 :
  • impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) , per impianti idirci e sanitari di qualsiasi natura o specie .
  • impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) , relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica inferiore a 50 Kw o dotati di canne fumarie singole , sono esclusi gli impianti gas medicali per uso ospedaliero o simili , compreso lo stoccaggio.
  • impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), per locali con idranti uguali o inferiori a 3 o gli apparecchi di rilevamento sono uguali o inferiori a 9, questa normativa non si applica per quelle attività con obbligo di CPI come prescrive la legge.



Prevenzione incendi: i tre decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998
Approvati i tre provvedimenti che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Gli strumenti per la gestione della sicurezza antincendio.
Il Decreto Legislativo 81/2008 all’articolo 46 ricorda che la prevenzione incendi è una ‘funzione di preminente interesse pubblico’ e segnala, al comma 3 dell’articolo, che in relazione ai fattori di rischio devono essere adottati nuovi decreti per sostituire le disposizioni in materia del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Questi i nuovi decreti approvati e adottati:
  • Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
  • Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
  • Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Con l’entrata in vigore del decreto del 3 settembre 2021, che avverrà il 29 ottobre 2022, sarà definitivamente abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Le novità dei decreti in materia di gestione della sicurezza antincendio
Il Decreto 1 settembre 2021, definito come Decreto controlli, entra in vigore il 25 settembre 2022 ed indica sia i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori sia i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio. Manutenzione e controllo di impianti ed attrezzature vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo l'Allegato II che definisce le "Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato" individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.
Quali sono i compiti del manutentore qualificato?
Relazionarsi con il datore di lavoro è fondamentale per coordinare le attività da eseguire con particolare riferimento a:
  • controlli documentali;
  • controlli visivi e di integrità dei componenti;
  • controlli funzionali, manuali o strumentali;
  • registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  • manutenzione degli apprestamenti secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente.
Il Decreto 2 settembre 2021, definito decreto GSA, entra in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
Oltre a confermare l'obbligo da parte del datore di lavoro circa l'adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.
Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all'Allegato II. Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Inoltre il datore di lavoro designa gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri e da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto. Finora non era prevista una specifica periodicità per l'aggiornamento formativo di queste figure della sicurezza che ora è da svolgersi ogni 5 anni.
Il Decreto 3 settembre 2021, che entra in vigore il 29 ottobre 2022 ed è denominato decreto Mini Codice, è relativo ai criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. I cantieri sono esclusi.
Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio?
  • Luoghi con attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco o non dotati di specifica regola tecnica verticale;
  • luoghi con affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti.
In queste realtà la valutazione del rischio semplificata prevede:
  • l'individuazione dei pericoli d'incendio;
  • la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
  • l'individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
  • l'individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

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