Consulenza e Formazione sulla Sicurezza e Qualita'


Vai ai contenuti

Costi iscrizione

Ambiente

Procedure di iscrizione

Procedura di iscrizione ordinaria
La procedura di iscrizione ordinaria riguarda i soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del D.Lgs 152/06. Si tratta di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.La procedura prevede la presentazione della domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).Tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni cinque anni ai sensi dell'art. 212, comma 6 del D.Lgs 152/06.

Procedura di iscrizione semplificata
L'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d'iscrizione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06.Come è noto, tale procedura era stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98. Considerato che le disposizioni relative all'istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, non è più possibile presentare domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione.Sono fatte salve le iscrizioni in essere fino a scadenza e le eventuali successive variazioni.Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998.

Altre procedure di iscrizione
Le altre procedure di iscrizione previste dal decreto legislativo 152/2006 (così come modificato dal d. lgs 4/2008 e dal d. lgs 205/2010) sono previste per:Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (art. 212, comma 8).Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie.Aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267: l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del Consorzio di Comuni alla Sezione territorialmente competente.Centri di raccolta: l'iscrizione per la gestione dei centri di raccolta costituisce una della fasi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.Le imprese devono soddisfare i requisiti già fissati per l'iscrizione nella categoria 1 nonché quelli definiti con la Delibera del comitato n. 2 del 20 luglio 2009.Ai fini dell'iscrizione l'impresa deve presentare una domanda alla competente Sezione regionale o provinciale utilizzando il modello predisposto dal Comitato Nazionale.Imprese con sede legale all'estero e con sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano che effettuano o intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano. Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie. (articolo 194, comma 3 D.lgs 152/2006 come modificato dall'articolo 17 del D.lgs 205/2010).Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 ha introdotto modalità di iscrizione semplificate per i soggetti che effettuano attività di gestione dei RAEE.Riguarda i:distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento trasporto dei RAEE domestici e professionali;trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali.

PER TUTTE LE CATEGORIE (da versare alla CCIAA)

Domanda di iscrizione
società: Euro 120,00
ditte individuali: Euro 23,00
Tasse di concessione governative Euro 168,00

PER ALCUNE CATEGORIE (da versare alla CCIAA)

Gestione rifiuti urbani Cat. 1 semplificata
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 1.800,00
classe b Euro 1.300,00
classe c Euro 1.000,00
classe d Euro 750,00
classe e Euro 350,00
classe f Euro 150,00

Trasportatori di rifiuti in conto proprio Cat.2 bis
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale.Euro 50,00

Trasporti Transfrontalieri nel territorio italiano Cat.6
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 1.800,00
classe b Euro 1.300,00
classe c Euro 1.000,00
classe d Euro 750,00
classe e Euro 350,00
classe f Euro 150,00

Commercio e intermediazione dei rifiuti Cat.8
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a: Euro 1.800,00
classe b: Euro 1.300,00
classe c: Euro 1.000,00
classe d: Euro 750,00
classe e: Euro 350,00
classe f: Euro 150,00

Attività di bonifica di siti Cat.9
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 3.100,00
classe b Euro 2.050,00
classe c Euro 1.300,00
classe d Euro 650,00
classe e Euro 300,00

Attività di bonifica dei beni contenenti amianto Cat.10
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 3.100,00
classe b Euro 2.050,00
classe c Euro 1.300,00
classe d Euro 650,00
classe e Euro 300,00


Menu di sezione:

 

 


Torna ai contenuti | Torna al menu