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Normativa DM 37/08

C.P. Incendio

Certificato di conformità DM 37/08


1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalladestinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Quindi questa normativa è applicabile per determinate casistiche con ovvi risparmi di costi , Art. 5 comma 1 con riferimento del comma 2 :

  • impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) , per impianti idirci e sanitari di qualsiasi natura o specie .
  • impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) , relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica inferiore a 50 Kw o dotati di canne fumarie singole , sono esclusi gli impianti gas medicali per uso ospedaliero o simili , compreso lo stoccaggio.
  • impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), per locali con idranti uguali o inferiori a 3 o gli apparecchi di rilevamento sono uguali o inferiori a 9, questa normativa non si applica per quelle attività con obbligo di CPI come prescrive la legge.



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