Sicurezza sul lavoro - sgarraconsulting

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Sicurezza sul lavoro
La normativa sulla sicurezza del lavoro (Testo Unico Dlgs 81/08 ex Dlgs 626/94) sottopone il datore di lavoro ad una serie di obblighi. L’adempimento di tali previsioni risulta essere molto difficoltoso.
Il nuovo Testo Unico introdotto con il Dlgs 81/08, che accorpa, abrogando e modificando le varie discipline nate per regolamentare la sicurezza nel lavoro (compreso il Dlgs 626/94), obbliga le imprese a tutelare la salute dei lavoratori, attraverso il mantenimento di adeguati standard di sicurezza nei luoghi presso cui si svolgono le attività aziendali.
La legge individua nel datore di lavoro l’unico soggetto responsabile della sicurezza nell’impresa. Tale qualificazione comporta che questi deve provvedere a porre in essere tutti quegli interventi atti a neutralizzare fonti di pericolo e rischio che rendono meno sicuri i luoghi di lavoro; deve adempiere tutti gli obblighi previsti dalla legge (come per esempio la redazione di particolari documenti); deve informare e formare i propri lavoratori ad avere, dal punto di vista della sicurezza, un comportamento corretto durante lo svolgimento delle attività operative; deve controllare lo stato di salute dei propri lavoratori per verificarne l’idoneità alle mansioni a cui sono assegnati; deve vigilare che tutte le norme di sicurezza siano osservate. In caso contrario, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni pecuniarie e detentive.
Risulta ben chiaro che, per il datore di lavoro, è impossibile adempiere a tutti questi obblighi senza l’aiuto di guida esperta della materia.  Il nostro compito compito è di analizzare in modo approfondito, tutta la realtà aziendale per individuare e valutare pericoli e rischi. L’ assistenza che ti forniamo, successivamente continua nella definizioni di interventi e modalità di risoluzione di tali situazioni di minaccia alla sicurezza e nell’informazione e formazione dei lavoratori. La nostra consulenza si correda poi di una serie di prestazioni che ci permettono di offrirti un servizio completo (analisi ambientali per la valutazione dell’esposizione a polveri, gas, fumi, vibrazioni e rumore, assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), visite mediche e sorveglianza sanitaria), dandoti così la certezza di adeguare la tua impresa alla normativa della sicurezza sul lavoro, senza perdite di tempo e di risorse e con un risultato di una totale conformità garantita.

Nella sentenza 115/2011 del 04/04/2011 - è evidente l’adesione della Corte Costituzionale alla concezione dottrinale secondo la quale il nostro ordinamento è improntato, dal punto di vista dei singoli, al principio di libertà e, dal punto di vista dell’amministrazione, al principio di legalità: secondo tale concezione, per gli individui «tutto ciò che non è espressamente vietato è (dalla legge) implicitamente permesso» (principio di libertà); invece, «per l’amministrazione vale il principio opposto: tutto ciò che non è (dalla legge) espressamente autorizzato è (dalla legge) implicitamente vietato» (principio di legalità).
Quindi per la pubblica amministrazione, ciò che non è permesso è vietato, per i privati vale il principio opposto, quel che non è vietato è consentito.
In tal senso sono fondamentali gli articoli 23 e 41 della Costituzione della Costituzione sui principi di libertà che valgono per tutti i cittadini.

Per cui in base all'accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ed i precedenti abbiamo il seguente schema:
  • Formazione Generale dei Lavoratori Valido on line
  • Formazione Specifica dei Lavoratori  Valido on line  (Solo il Livello di Rischio Basso; i livelli di rischio Medio e Alto devono essere effettuati in aula)
  • Dirigente Valido on line  (Aggiornamento Legge n. 215/2021)
  • Preposto  Valido on line  (Solo dal punto da 1 al punto 5 dei contenuti previsti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011; i punti successivi devono essere effettuati in aula. Aggiornamento
    Legge n. 215/2021
    )
  • RLS Rappresentante dei Lavoratori   Non Valido on line   (E’ permesso lo svolgimento online solo se indicato nel CCNL di riferimento)
  • RSPP Datore di Lavoro   Valido on line    (Solo i Moduli 1 e 2; i Moduli 3 e 4 devono essere effettuati in aula)
  • Primo Soccorso    Non Valido on line     (accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016)
  • Antincendio    Non Valido on line       (accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016)
  • RSPP Nominato / Esterno  Valido on line  (Solo il Modulo A; i Moduli B e C devono essere effettuati in aula)
  • ASPP Nominato / Esterno  Valido on line  (Solo il Modulo A; il Modulo B deve essere effettuato in aula)
  • Aggiornamento Formazione Lavoratori  Valido on line
  • Aggiornamento Dirigente   Valido on line
  • Aggiornamento Preposto   Valido on line
  • Aggiornamento RLS Rappresentante dei Lavoratori  Valido on line
  • Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro  Valido on line
  • Aggiornamento Primo Soccorso  Non Valido on line     (accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016)
  • Aggiornamento Antincendio   Non Valido on line  (accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016)
  • Aggiornamento RSPP Nominato / Esterno  Valido on line
  • Aggiornamento ASPP Nominato / Esterno  Valido on line
  • Coordinatore Sicurezza    Valido on line   (il corso online è consentito per il modulo giuridico-normativo; i moduli tecnico, organizzativo e pratico devono essere svolti in presenza)


Cos’è la patente a punti nei cantieri e a quali imprese si applica
La “patente a punti”, analogamente alla patente di guida, è un certificato rilasciato
alle imprese edili per certificare il rispetto delle  misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri.
In vigore dal 1° ottobre 2024, questa patente avrà 30 punti complessivi, e potrà subire delle decurtazioni in caso di violazione della normativa in vigore.
Secondo quanto previsto nel DL 19/2024, le imprese alle quali si applicherà l’obbligo della patente a punti sono quelle che operano nei cantieri, temporanei o mobili, indicati nel Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) all’articolo 89, comma 1, lettera a.
Più precisamente, la dotazione della patente a punti sarà obbligatoria nei cantieri in cui si realizzano lavori edili o di ingegneria civile che si occupano di:
  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione
  • rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
  • montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
Si precisa che l’obbligo della patente a punti non si estende alle imprese in possesso di una certificazione SOA, ovvero della qualificazione che autorizza a concorrere alle gare d’appalto pubbliche.

Ecco come funziona la patente a punti nei cantieri
Lo scopo della patente a punti è impedire che all’interno dei cantieri vengano commesse negligenze e violazioni riguardo all’adempimento della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo dai 30 punti o crediti previsti in origine, la patente potrà subire delle decurtazioni commisurate alla gravità del fatto, esattamente come avviene per le violazioni del Codice della strada.
Il punteggio di ciascuna impresa rappresenta un indicatore di idoneità allo svolgimento dell’attività edile, attestando il rispetto delle norme di sicurezza e la qualità del lavoro svolto.
Ad esempio, in caso di violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale verranno decurtati 10 punti, 7 per violazioni che espongono i lavoratori al rischio di esplosione o sprofondamento, 5 in caso di impiego di operai senza contratto o non in regola.
L’ipotesi più grave prevista dal decreto è la sospensione della patente fino a un anno in caso di infortuni gravi dai quali derivi un’invalidità del lavoratore o la morte.
L’impresa che scende sotto i 15 punti non potrà proseguire i lavori nel cantiere, altrimenti rischia una sanzione amministrativa pecuniaria dai 6.000 ai 12.000 euro. I punti o crediti si potranno “recuperare” frequentando corsi di formazione e seminari in materia di sicurezza e legalità.

Che succede se un’impresa perde tutti i punti?
Il decreto prevede anche il caso limite – più grave – in cui un’impresa costruttrice perda tutti e 30 i crediti indicati sulla patente. In questo caso le conseguenze possono essere particolarmente severe, dalla chiusura immediata del cantiere all’esclusione dalla possibilità di partecipare alle gare pubbliche.
Il punteggio indicato sulla patente, infatti, è uno degli elementi presi in considerazione (al pari delle competenze tecniche e dell’offerta economica presentata) dalle Amministrazioni pubbliche per l’assegnazione di incarichi e appalti pubblici.
Come richiedere la patente a punti per i cantieri
Quando entrerà ufficialmente in vigore, spetterà al responsabile legale dell’impresa o al lavoratore autonomo richiedere il rilascio della patente a punti.
Per farlo serve dimostrare alcuni requisiti imprescindibili:
  • essere iscritto alla Camera di Commercio
  • aver adempiuto agli obblighi formativi previsti dalla legge
  • il possesso del DURC, ovvero il Documento unico di regolarità contributiva
  • il possesso del DVR, ovvero il Documento di valutazione dei rischi
  • il possesso del DURF, ovvero il Documento unico di regolarità fiscale
Spetta all’Ispettorato del lavoro, previa verifica dei requisiti sopra indicati, rilasciare la patente a punti in formato digitale.





Riduzione INAIL

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La valutazione è gratuita e per email senza impegno ed anche se fosse a 0 € comuque si avrebbe un miglioramento nella sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e della propria azienda .

Il premio da versare all’INAIL si determina applicando alle retribuzioni imponibili dei lavoratori interessati il tasso comunicato dall’Istituto.
A norma dell’art. 181, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sull’importo ottenuto deve essere applicata un’addizionale in misura pari all’1%
Per poter presentare la domanda di riduzione del tasso, un’impresa dovrà realizzare interventi, tra quelli previsti nel modulo, in modo da superare il punteggio minimo di 100 punti. La percentuale di sconto prevista da INAIL sarà inversamente proporzionale al numero di lavoratori occupati nell’impresa, secondo il seguente schema:

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