Abilitazioni - sgarraconsulting

Consulenza e Formazione sulla Sicurezza, Ambiente e Qualita'
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Chi Siamo
Diplomi ed Attestatti

QUALIFICHE SICUREZZA SUL LAVORO

QUALIFICHE QUALITA'  ISO ED HACCP

QUALIFICHE PROGETTAZIONE ED ISTALLAZIONE  IMPIANTI

QUALIFICHE RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI (Consulente Ambientale)

QUALIFICHE PRIVACY

REQUISITO DOCENTI
  • Corso per i LAVORATORI     Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013  Dal 18 marzo 2014
  • Corso per PREPOSTI    Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013  Dal 18 marzo 2014
  • Corso per  DIRIGENTI   Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013  Dal 18 marzo 2014
  • Corso per DATORI DI LAVORO\RSPP  Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013  Dal 18 marzo 2014
  • Corso per RSPP-ASPP e Aggiornamenti  Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013  Dal 18 marzo 2014
  • Corso per  RLS  D.M. 16 gennaio 1997  nessun requisito specifico
  • Corso per  CSE-CSP   D. Lgs. 9 aprile 2008, Allegato XIV  nessun requisito specifico
  • Corso per addetti PRIMO SOCCORSO  D.I. 15 luglio 2003, n. 388  Personale medico (Laurea in Medicina e Chirurgia)
  • Corso per personale CEI 11-27   Norma CEI 11-27  Conoscenza delle norme di sicurezza nella progettazione ed esercizio in materia di impianti elettrici, esperienza nel settore elettrico, esperienza come docente / formatore.
  • Corso per addetti a SPAZI CONFINATI  D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 66  D.P.R. 14 settembre 2011  nessun requisito specifico
  • Corso per utilizzo DPI 3^ CATEGORIA    D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 77  nessun requisito specifico
  • Corso per addetti  CANTIERI STRADALI    D.I. 4 marzo 2013  requisito Esperienza > 3 anni nel settore stradale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali
  • Corso per addetti PONTEGGI  D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 137 comma 6 e 7, Allegato XXI  requisito Esperienza > 2 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
  • Corso per addetti ALL’USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO   Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 requisito  Esperienza > 3 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

  • Corso per addetti ANTINCENDIO    D.M. 10 marzo 1998  Dip. VV.FF. circ. 23 febbraio 2011, n.12653   nessun requisito specifico fino al 5/10/2022 dopo:
Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
Per svolgere sia la parte teorica, sia la parte pratica dei corsi di formazione per addetti antincendio, il docente formatore antincendio dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21, ossia dal 5/10/22
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
Per svolgere i corsi di formazione solo relativamente alla parte teorica, il docente formatore antincendio dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio) per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
  • possedere una documentata esperienza come formatori della parte teorica dei corsi per addetti antincendio di almeno cinque anni con un minimo di 400 ore all’anno di docenza.
Per svolgere i corsi di formazione solo relativamente alla parte pratica, il docente formatore antincendio dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.



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